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Per motocicli e ciclomotori - autoveicoli e autocarri

Tutti coloro che posseggono un' autovettura, motociclo, ciclomotore o autocarro di almeno 20 anni di età (di qualsiasi marca e modello, in buono stato di conservazione) immatricolati fino all'anno 2003 (giorno e mese), possono, tramite l'iscrizione al Registro Storico ASI, usufruire di :

- polizza assicurativa a prezzo agevolato

- Soccorso stradale con Europ Assistance  (supplemento € 10,00)

- esenzione dalla tassa di proprietà per i soli mezzi dai 30 anni in avanti (bollo di circolazione € 11,36 per motocicli e € 28,40 per autoveicoli, per la Regione Lazio. Sconto del 50% per i mezzi tra i 20 e i 29 anni i cui proprietari ne facciano espressa richiesta)

- esenzione dall'obbligo dei fari accesi

Attenzione: dal 2011 l'ASI rilascia, congiuntamente all'attestato di storicità dell'auto, anche il relativo certificato di rilevanza storica e collezionistica (CRS) Da 1 gennaio dell'anno 2021 ASI rilascia soltanto il CRS; viene pertanto abolito l'attestato di storicità.

Il nostro  Moto Club si può occupare della intera pratica per i residenti in tutta Italia

L' intestatario del veicolo deve produrre in formato digitale JPG (per autovetture):

- copia della carta di circolazione, CDP o complementare, documento di identità, codice fiscale.

- 6 foto in formato digitale, su sfondo neutro, senza accessori montati a bordo :

- vista di 3/4 posteriore lato sinistro

- vista di 3/4 anteriore lato destro

- selleria dei sedili anteriori

- numero del telaio leggibile

- vista motore intero

- targhetta identificativa leggibile

- se non indicati sulla carta di circolazione, fornire anche tutti i dati tecnici e le misure del veicolo

Foto come da esempi:

 

 

NB: Per gli autocarri necessita anche la dichiarazione di uso personale e non commerciale del veicolo e la copia dell'intera carta di circolazione.

Prezzo iscrizione e rilascio del CRS  €  240,00 ; ogni autoveicolo  aggiunto (stesso anno stesso intestatario) € 100,00.

NB: Gli importi suindicati si riferiscono ad automezzi muniti di targa, libretto, CDP e revisione regolari; diversamente, per mezzi radiati, o da reimmatricolare, il costo sarà di € 340,00.

In questo caso sarà necessario fornire, inoltre, la dichiarazione di officina, la dichiarazione  di corretta conservazione del veicolo e la dichiarazione di proprietà (moduli forniti dal moto club)

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Per l'iscrizione di motocicli e/o ciclomotori è necessario produrre in formato JPG:

copia carta di circolazione, CDP  o complementare, copia documento di identità, codice fiscale e 5 foto, su sfondo neutro chiaro, senza accessori:

- vista di 3/4 anteriore lato destro

- vista di 3/4 posteriore lato sinistro

- numero telaio leggibile

- numero motore leggibile

- eventuali targhette identificative

- se non indicati sulla carta di circolazione, fornire anche tutti i dati tecnici e le misure del veicolo

 

 

Per l'iscrizione di soli motocicli o ciclomotori, l'importo è pari a € 190,00, una tantum ; eventuale motoveicolo aggiunto, stesso intestatario nel corso dello stesso anno, € 100,00. Per Europ Assistance supplemento di € 10,00.

 

NB: Gli importi suindicati si riferiscono a motoveicoli muniti di targa, libretto, CDP e revisione regolari; diversamente, per mezzi radiati, o da reimmatricolare, il costo sarà di € 280,00.

In questo caso sarà necessario fornire, inoltre, la dichiarazione di officina, la dichiarazione  di corretta conservazione del veicolo e la dichiarazione di proprietà (moduli forniti dal moto club).

Ulteriori informazioni chiamando il numero 347 377 1998

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 Dal 1 gennaio 2019, per effetto della legge di bilancio 2019, è previsto uno sconto del 50% sulla tassa di proprietà per tutti i mezzi (autoveicoli e motocicli) tra i 20 e i 29 anni iscritti al registro storico con CRS (certificato di rilevanza storica) a fronte della procedura richiesta. (vedi menu principale)

Esenzione totale dalla tassa di proprietà per tutti i veicoli dai 30 anni in avanti, che saranno assoggettati a un "bollo di circolazione" dovuto soltanto in caso di utilizzo del mezzo.

 

Si potrà non pagare il predetto bollo di circolazione (€ 28,40 auto - € 11,36 motocicli, Regione Lazio) qualora il veicolo non circoli sulla pubblica strada e, come già detto, sia stato immatricolato da almeno 30 anni.

 

PER CHI VUOLE SAPERNE DI PIU’ ...... LEGGE 342/2000 Art. 63 (Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli)

NB: I commi 1 e 2, evidenziati in rosso, sono stati abrogati dalla legge di stabilità 2015-

1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobil Club Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni.
Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
a. i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
b. i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
c. i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.

4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 (euro 25.82) per gli autoveicoli e di lire 20.000 (euro 10.33) per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli.

 

Riportiamo qui sotto il testo completo dell'art. 60 del codice della strada che cita i Registri Storici riconosciuti Art. 60 - Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico

1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.

2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri.

3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni: a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo; b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato al Dipartimento per i trasporti terrestri, per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.

4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI .