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La legge di bilancio 2019, approvata al Senato, contiene una agevolazione sulla tassa di proprietà delle auto e moto di interesse storico e collezionistico di età compresa tra i 20 e i 29 anni dalla data di prima immatricolazione.

La norma sulla riduzione del 50% del bollo aggiunge all’articolo 63 della legge 342 del 2000, il comma 1-bis che recita:

“Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico, con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni, se in possesso di certificato di rilevanza storica (CRS) di cui all’articolo 4 del decreto ministeriale 17 novembre 2009, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell’articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, saranno assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50%”.

Come ottenere la riduzione del 50% sul bollo auto e moto?

E’ necessario avere il certificato di rilevanza storica e collezionistica che viene rilasciato da uno dei cinque registri di cui all’art. 60 del CdS. (ASI, Registro Storico Lancia, Registro Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI).

Se non sei in possesso del CRS, puoi averlo facilmente nostro tramite  (Vedi Iscrizione registrio Storico ASI).

Per quanto concerne i costi sono richiesti due versamenti: uno di € 10,20 sul c/c 9001 e uno di € 16,00 sul c/c 4026 da presentare  alla Motorizzazione Civile insieme alla domanda di aggiornamento (Mod TT 2119) della carta di circolazione; dovrai anche portare in visione l’originale della carta di circolazione medesima e del certificato di rilevanza storica e collezionistica.

Il PRA rilascerà, non a vista ma i giorni successivi la richiesta, un adesivo da apporre sulla carta di circolazione, attestante lo status di “veicolo storico”.

INFO  347 377 1998

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Per quanto concerne invece tutti i veicoli di almeno 30 anni di età, questi continuano a godere della esenzione totale dalla tassa di proprietà che viene sostituita da un bollo di circolazione dovuto, solo in caso di utilizzo del mezzo, nella misura di € 11.36 per i motocicli e di € 28.40 per gli autoveicoli (Regione Lazio).

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CRONISTORIA DI UN RECENTE PASSATO :

Per VEICOLI  DI  INTERESSE  STORICO  si intendono quelli :

- immatricolati fino all’anno 1991  (30 anni anagrafici)

- iscritti ai Registri Storici individuati dall'art. 60 del codice della strada (ASI, FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA e FMI per i soli motoveicoli (minimo 20 anni anagrafici)

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Cercando di fare un po' di chiarezza:

Come potrete notare, l'art. 63 sotto riportato, non fa alcun riferimento all'obbligo di iscrizione dei veicoli ai Registri Storici ai fini di ottenere l'agevolazione del pagamento, ma si limita ad individuare i suddetti veicoli nella determinazione dell'ASI e, per i motoveicoli, anche della FMI.

Riteniamo pertanto, in assenza di espressioni formali in materia della Regione Lazio e dell'ACI, di avere giustamente fin qui interpretato e di conseguenza applicato l'art. 63 della legge 342/2000.

LEGGE 342/2000 Art. 63 (Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli)

Riportiamo di seguito i 4 commi del predetto art. 63 facendo presente che il comma 1 e 2, riportati in rosso, sono stati aboliti dalla legge di stabilità 2015; dopo questa data, purtroppo, è stata di nuovo istituita la tassa di proprietà su tutti i mezzi tra i 20 e i 29 anni, ancorchè iscritti ai registri storici. Dal 2016 in avanti, la Regione Lazio, pratica uno sconto del 10% ai mezzi iscritti a registro.

1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobil Club Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:a. i veicoli costruiti specificamente per le competizioni; b. i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; c. i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.

4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 (euro 25.82) per gli autoveicoli e di lire 20.000 (euro 10.33) per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli.

Riportiamo qui sotto il testo completo dell'art. 60 del codice della strada che cita i Registri Storici riconosciuti

Art. 60 - Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico

1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.

2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri.

3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:
a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;
b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato al Dipartimento per i trasporti terrestri, per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.
4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI .