Per i veicoli di interesse storico  la tassa di proprietà viene sostituita da un bollo di circolazione dovuto, solo in caso di utilizzo del mezzo, nella misura di € 11.36 per i motocicli e ciclomotori e di € 28.40 per gli autoveicoli (Regione Lazio).

Per quanto concerne gli importi richiesti dalle varie Regioni d'Italia controlla la SITUAZIONE BOLLO moto storiche

Il pagamento deve corrispondersi con versamento sul C/C postale intestato alla Regione di apparetenenza - Tasse Automobilistiche, indicando nella causale del versamento : “ai sensi dell’art. 63 legge 342 del 2000”.(vedi sotto riportato intero testo)

IMPORTANTE :

Per VEICOLI  DI  INTERESSE  STORICO  si intendono quelli :

- immatricolati fino all’anno 1983  ( 30 anni anagrafici - riconosciuti anche dall'ACI)

- iscritti ai Registri Storici FMI o ASI  (necessitano minimo 20 anni anagrafici)

- motocicli immatricolati dal 1984 al 1993 ed inseriti nell’apposito elenco redatto dalla FMI - vedi su Menu Moto di interesse storico SITO FEDERMOTO FMI

In caso di contestazioni dell'ACI rispetto al pagamento del bollo, è necessario inoltrare la seguente autocertificazione del possesso di un motociclo di interesse storico e collezionistico

REGIONE  LAZIO
Direzione Regionale Bilancio e Tributi
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
00145   ROMA

OGGETTO : Contestazioni rispetto al pagamento del bollo di circolazione dell’anno .......

Il sottoscritto  ………………………………….............................

domiciliato a ……..................……………………………

in Via ……………………………………………………..

proprietario del motoveicolo …………....………….………….……

targato….............……………..  costruito nell’anno ………….

dichiara di

-      avere versato l’importo di euro ......... per l’anno ………
-      non avere versato alcun importo  per l’anno …….…..

in quanto il suddetto motociclo :

- non ha circolato sulla pubblica strada

- risulta iscritto al Registro Storico FMI

-  risulta inserito nella determinazione della Federazione Motociclistica Italiana, riguardante i motoveicoli di interesse storico e collezionistico (art. 63 legge 342 / 2000 – esenzione dalla tassa di proprietà), emanata dalla stessa FMI e fornita ai competenti uffici regionali.

Allega copia carta di circolazione

Data ………………...............................……………

Firma …………………………………………………..

PER SAPERNE DI PIU’

L'ACI contesta pertanto sia il mancato pagamento dell'intero tributo, che il pagamento in misura ridotta dello stesso a tutti coloro che sono intestatari di motoveicoli di età compresa tra i 20 ed i 30 anni, veicoli che, pur essendo inseriti nell'elenco redatto annualmente dalla FMI, non risultano però iscritti ai Registri Storici ASI/FMI.L'ACI fa esplicito riferimento all'art. 63 legge 342/2000 argomentando le presunte inadempienze con il fatto che, citiamo testualmente:

"l'agevolazione prevista dall' art. 63. comma 1 e 2 della L. 21/11/2000 n. 342, è subordinata al possesso di certificazione/iscrizione ASI/FMI".

Cercando di fare un po' di chiarezza, in assenza di più esplicite normative in materia, cerchiamo di interpretare l'articolo 63 della famigerata legge (più sotto riportato).

Come potrete notare, l'art. 63 sotto riportato, non fa alcun riferimento all'obbligo di iscrizione dei veicoli ai Registri Storici ai fini di ottenere l'agevolazione del pagamento, ma si limita ad individuare i suddetti veicoli nella determinazione dell'ASI e, per i motoveicoli, anche della FMI.

Riteniamo pertanto, in assenza di espressioni formali in materia della Regione Lazio e dell'ACI, di avere giustamente fin qui interpretato e di conseguenza applicato l'art. 63 della legge 342/2000.

LEGGE 342/2000 Art. 63 (Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli)

1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobil Club Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico: a. i veicoli costruiti specificamente per le competizioni; b. i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; c. i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.

4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 (euro 25.82) per gli autoveicoli e di lire 20.000 (euro 10.33) per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli.

Riportiamo qui sotto il testo completo dell'art. 60 del codice della strada che cita i Registri Storici riconosciuti

Art. 60 - Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico

1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.

2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri.

3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:
a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;
b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato al Dipartimento per i trasporti terrestri, per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.
4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI .